Da Venerdì 6 agosto è scattata in Italia l’obbligatorietà della certificazione verde.
In riferimento all’equitazione, ad una prima lettura del D.L. 23 luglio 2021 n. 105 -ed in attesa di ulteriori chiarimenti dalle autorità governative- le raccomandazioni, vista anche la proroga dello stato d’emergenza al 31/12/2021 appaiono le seguenti:
PRESENZA DI PUBBLICO
Dal 6 agosto 2021 l’accesso è limitato ai possessori della certificazione verde anche se le competizioni vengano svolte in zona bianca.
Per quanto riguarda le manifestazioni sportive svolte a “porte chiuse”, ossia senza la presenza di pubblico, questo sembra non risultare obbligatorio, previa attuazione e rispetto del Protocollo Federale
ACCESSO AL PUBBLICO
Può essere prevista la presenza di pubblico nelle manifestazioni sportive con possibilità di posti a sedere pre-assegnati e con il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale.
CAPIENZA DEGLI IMPIANTI
Nelle zone bianche è prevista una capienza di pubblico non superiore al 50% di quella massima autorizzata nelle manifestazioni all’aperto e del 25% per quelle al chiuso.
Nelle zone gialle la capienza può raggiungere un massimo del 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore ai 2.500 spettatori. Si passa ad un massimo di 1.000 spettatori per le manifestazioni al chiuso.
CERTIFICAZIONI
La certificazione verde viene rilasciata dalle autorità competenti trascorsi 15 giorni dall’ultima -o unica- somministrazione per coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale.
Può essere altresì rilasciata a coloro che abbiano ricevuto una sola somministrazione vaccinale dopo aver precedentemente contratto un’infezione da Sars-Cov2.
Sono equivalenti alla certificazione verde anche:
- il certificato di avvenuta guarigione rilasciato in forma cartacea o digitale dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il ricovero oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri, per i pazienti non ricoverati e ha una validità di sei mesi dalla data di avvenuta guarigione;
- un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità di 48 ore dall’esecuzione del test stesso).
ESONERO CERTIFICAZIONI
Risultano esonerati dall’obbligo di certificazione i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età (in questo momento i minori di dodici anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti da una successiva circolare del Ministero della Salute.
VERIFICA CERTIFICAZIONI
Spetta agli organizzatori degli eventi o delle manifestazioni sportive la verifica delle certificazioni verdi, del certificato di esonero o del tampone rapido negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.
SANZIONI
E’ prevista nel D.L. una sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 1.000 in caso di violazione a carico dell’organizzatore e dell’utente, oltre alla chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, qualora siano state commesse tre violazioni in giorni differenti delle disposizioni che impongono la verifica delle certificazioni da parte degli organizzatori.
ATTIVITA’ DEI CENTRI AFFILIATI
In base alle disposizioni vigenti non si rilevano limitazioni all’accesso presso i circoli affiliati alla Federazione per la pratica sportiva quotidiana e/o per attività istituzionale come allenamento, stage, campus, attività didattiche, esami, etc.
Sarà cura sella Federazione fornire ulteriori chiarimenti interpretativi appena dovesse ricevere comunicazioni formali e/o chiarimenti dalle Autorità competenti.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il riferimento legislativo è il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (GU n.175 del 23-7-2021)