Ricordiamo ai nostri gentili lettori il precedente articolo “Esenzione IVA per Attività Didattiche Sportive: Le novità e le divergenze”, nel quale ci eravamo congedati nell’ attesa di chiarimenti circa il regime di esenzione per le attività sportive.
La recente legge, la n. 112 del 10 agosto 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, ha confermato con maggiore chiarezza l’ indirizzo normativo di cui avevamo parlato nel precitato articolo di prima. In particolare, l'articolo 36 bis di questa legge ha stabilito l'esenzione IVA per le prestazioni didattiche degli enti sportivi iscritti al RAS (ASD,SSD, APS,...).
Cosa dice l'articolo 36 bis?
L'articolo 36 bis stabilisce che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, inclusi quelli di natura didattica e formativa, offerti dagli enti sportivi dilettantistici, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
E per le prestazioni eseguite prima dell’ entrata in vigore del 36 bis?
Il secondo comma del articolo riporta:
“ Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al
comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito
di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».”
Questo significa che tutte le operazioni svolte finora siano da considerarsi esenti da IVA ai sensi della norma citata al predetto articolo.
Una risposta all'esigenza di chiarezza
Questa legge rappresenta una risposta diretta alle questioni sollevate nel precedente articolo: l'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'esenzione IVA per i corsi sportivi rivolti ai bambini, sostenendo che non rientrassero nell'ambito dell'esenzione per le prestazioni educative.
L'articolo 36 bis chiarisce ora che le prestazioni didattiche e formative offerte dalle ASD sono effettivamente esenti da IVA, chiarendo finalmente i contrasti tra la normativa europea ed il neo regime di esenzione della riforma.